IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera non concernenti i dipendenti, e considerato che il predetto Regolamento non reca disposizioni atte ad assicurare la continuita' della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura, nelle more della ricostituzione degli Organi di tutela giurisdizionale; Ritenuto che il rilievo costituzionale e sistematico della necessita' di assicurare la continuita' della tutela giurisdizionale esige, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 113 della Carta, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 6, del Regolamento della Camera, nel senso di esplicitare che i componenti degli Organi di tutela nominati, nella loro qualita' di deputati in carica, nel corso di ciascuna legislatura, continuano a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, quand'anche non rieletti deputati; Ritenuto altresi' che tale interpretazione, applicativa del criterio per il quale tempus regit actum relativamente alla qualita' di deputati in carica rivestita dai giudici, si allinea alla disciplina che trova applicazione per gli omologhi Organi del Senato; Ritenuta inoltre la necessita' di arrecare al predetto Regolamento di tutela le modifiche volte a dare concreta attuazione a tale interpretazione costituzionalmente orientata; Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 180 del 3 agosto 2022; Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale; Decreta: E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 180 del 3 agosto 2022 indicata nella premessa ed allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Roma, 3 agosto 2022 Il Presidente: Fico Il Segretario generale: Castaldi